Gli psicomotricisti di ANUPI Educazione sono tenuti a rispettare il seguente Codice Deontologico, a garanzia della correttezza e qualità del proprio intervento professionale.

Codice Deontologico approvato nell’Assemblea fondativa di ANUPI Educazione – 24 novembre 2012

INDICE

Sezione Principi Generali
Compiti e doveri dello psicomotricista
Rapporti con l’utente e il committente
Rapporti con i colleghi e gli altri Psicomotricisti
Sanzioni disciplinari
Organizzazione del lavoro e contesti sociali
Norme finali

1. Principi generali

Art. 1 (ex Art. 1 C.D.) Il presente Codice Deontologico è costituito da un corpus di principi, comportamenti e regole che lo Psicomotricista (PSM) è tenuto a conoscere ed osservare nell’esercizio della loro professione per garantire la qualità delle prestazioni e per tutelare il cittadino da abusi o carenze professionali.

La non conoscenza delle norme non  li preserva dalla responsabilità che l’inosservanza comporta; ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito attraverso le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare.

2. Compiti e doveri dello psicomotricista

Art. 2 Lo PSM svolge con titolarità ed autonomia professionale  interventi educativi e preventivi, su richiesta di enti e/o istituzioni pubblici e/o privati, diretti a sviluppare le capacità del bambino, a promuoverne il benessere e la salute armonizzando, attraverso la dinamica del gioco psicomotorio, lo sviluppo della personalità. Lo PSM è specificamente formato nella metodologia della conduzione psicomotoria dei gruppi.

Progetta e realizza programmi di intervento volti alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio, in particolare modo per i soggetti in età evolutiva e per le loro famiglie, all’interno di percorsi di supporto alla genitorialità.

Collabora con educatori, insegnanti, pedagogisti, professionisti delle Aziende sanitarie Locali e degli Enti, pubblici e privati, che operano nella scuola e sul territorio.

L’attività professionale dello PSM implica :

la conoscenza di metodologie e tecniche connesse alla professione;
la maturità e la consapevolezza delle dinamiche interpersonali nell’accogliere la domanda di aiuto  dell’utente.

Nell’esercizio della professione lo PSM deve ottemperare  ad un aggiornamento culturale permanente, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Elenco Professionale degli Psicomotricisti ANUPI Educazione, per offrire all’utenza un servizio qualificato secondo le evoluzioni scientifiche, normative, sociali.

Lo PSM deve impegnarsi in considerazione della complessità del lavoro a ricercare momenti strutturati di consulenza e verifica specifica ; deve inoltre mantenere una dignità professionale e non abusare in nessun caso della propria posizione professionale, difendere l’onestà, l’integrità e la fiducia, aspirare a diffondere la sua competenza e le conoscenze professionali. Lo PSM non abusa della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate ottenute grazie al suo ruolo per ottenere vantaggi personali o di terzi.

Lo PSM è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del carattere fiduciario della relazione instaurata con l’utente salve le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e salvo il caso di rischio di grave pregiudizio all’utente, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Lo PSM deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale e deve pretenderne l’osservanza anche da parte dei soggetti con i quali collabora.

L’obbligo di mantenere il segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza o comunque al termine dell’espletamento di una singola prestazione  professionale e in ogni altro caso di cessazione del rapporto con l’utente.

Il compenso previsto per le prestazioni dello PSM che si svolgono in ambito libero-professionale deve essere adeguato all’impegno ed alla preparazione professionale e non deve essere inferiore ai minimi stabiliti  dall’Associazione.

3. Rapporti con l’utente e con il committente

Art. 3 (ex Art.2 C.D.)Lo PSM, nel pieno rispetto della salvaguardia della persona, svolge il proprio intervento senza pregiudizi di razza, origine etnica, status sociale, sesso, convinzioni religiose e sociali.

Lo PSM si impegna a rispettare la cultura, le credenze, le opinioni ed i valori dell’utente, anche se non facenti parte del proprio sistema di valori.

Nell’accogliere la richiesta di intervento lo PSM si deve attivare ed impegnare al meglio delle proprie capacità professionali, limitando l’intervento solo al tempo necessario.

Il contratto di intervento impegna con reciproci diritti e doveri lo PSM, e l’utente e/o il committente che lo rappresenta.

Lo PSM, nell’adempimento del proprio intervento è tenuto a salvaguardare prioritariamente l’interesse dell’utente, e qualora questo fosse in contrasto con il committente deve chiaramente dichiararlo al committente stesso.

Lo PSM, all’inizio del contratto d’intervento deve informare l’utente o chi lo rappresenta della tecnicità e metodologia che userà e degli obbiettivi che si prefigge.

Lo PSM, nell’esercizio della loro attività professionale si attiene alle norme di tutela previste dalle leggi; qualora intendesse utilizzare i dati dell’attività professionale che coinvolgono l’utente, ai fini della propria attività di studio e ricerca o  comunicazioni scientifiche, deve preventivamente richiedere l’autorizzazione dell’utente o del suo legale rappresentante, salvaguardandone comunque l’anonimato.

Lo PSM, qualora venga a conoscenza di fatti oggettivamente dannosi nei confronti dei diritti dell’infanzia, o dell’incapacità di quest’ultima ad esprimere autonomamente la propria sofferenza, è tenuto ad attivarsi nelle sedi più appropriate.

4. Rapporti con i colleghi ed altri professionisti

Art. 4 (ex Art. 3 C.D.) Lo PSM, nel rapporto con i colleghi deve ispirarsi a principi di lealtà, rispetto reciproco e correttezza professionale, e deve difendere i principi della professione nei confronti delle altre figure professionali.

Lo PSM si impegna a comunicare ai colleghi, attraverso i canali dell’Associazione, i risultati delle proprie ricerche e conoscenze tecniche, per favorire le conoscenze del proprio ambito di attività professionale .

Lo PSM è tenuto in via generale a non emettere giudizi negativi sulla formazione, competenza e lavoro professionale di colleghi, al fine di evitare giudizi lesivi della loro professionalità. Qualora lo PSM venga a conoscenza di comportamenti oggettivi deontologicamente scorretti è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione stessa.

5. Sanzioni disciplinari

Art. 5 (ex Art. 1 del Reg. Disc.) Il Socio che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all’esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell’Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.

a) Competenza e procedimento disciplinare (ex Art. 2 R.D.)

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l’interessato sia stato preavvisato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese.

Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l’interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

b) Sanzioni (ex Art. 3 R.D.)

Le sanzioni disciplinare sono:

l’ammonimento, che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all’anno;
la radiazione, che consiste nell’espulsione definitiva dall’Associazione.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati.

Il provvedimento è attuato dal Comitato Direttivo su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dall’attivazione del procedimento disciplinare.

c) Ammonimento e censura (ex Art. 4 R.D.)

Possono comportare un ammonimento o una censura:

comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

d)  Sospensione (ex Art. 5 R.D.)

Comportano automaticamente la sospensione:

i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.

In tale ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l’ipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Comitato Direttivo e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
l’essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
comportamenti deontologicamente scorretti.

Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti punti b) c) e d), il provvedimento verrà immediatamente revocato.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

e) Radiazione (ex Art. 6 R.D.)

Comportano automaticamente la radiazione:

la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici
la condanna per reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione;
la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b) ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex Art. 219 c.p.;

Possono comportare la radiazione:

comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione;
comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

f) Ricusazione / Astensione del Collegio dei Probiviri (ex Art. 7 R.D.)

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all’Art.52 c.p. ed astenersi per i medesimi motivi.

g) Prescrizione (ex Art. 8 R.D.)

L’azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri, il provvedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:

entro 4 mesi per l’avvertimento,
entro 6 mesi per la censura;
entro 12 mesi per la sospensione.

h) Reiscrizione (ex Art. 9 R.D.)

Il socio radiato dall’Albo si può reiscrivere nei seguenti termini:

trascorsi 3 anni in caso di radiazione non automatica; trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione; trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l’esercizio della professione.

6. Organizzazione del lavoro e contesto sociale

Art. 6 (ex Art. 4 C.D.)Lo PSM si impegna all’interno del proprio posto di lavoro a ricercare le migliori condizioni di intervento operativo finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita e in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione per quelle svantaggiate.

7. Norme finali

Art. 7 L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti gli Psicomotricisti ed è sottoposta a vigilanza da parte dell’Associazione nei termini consentiti dalla normativa vigente.

Art. 8 E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente. Tale compito è di competenza del Comitato Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.

Art. 9 Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza del Comitato Direttivo e deliberate a maggioranza dall’Assemblea dei Soci.

Deliberato in data 24 Novembre 2012 nell’Assemblea Costituente di ANUPI Educazione